nLPD: Come cambia la legge svizzera sulla protezione dei dati
Le principali novità da settembre
Per garantire una maggiore sicurezza dei dati e nuovi diritti ai cittadini, il Parlamento svizzero ha aggiornato la legge sulla protezione dei dati. A partire dal 1° settembre 2023, entreranno in vigore nuovi obblighi e regolamenti per le aziende nell’ambito della nLPD. Può leggere qui le principali novità.
Protezione dei dati | Refline AG

La vecchia legge svizzera sulla protezione dei dati (LPD) era diventata obsoleta – risale originariamente al 1992. Solo considerando lo sviluppo tecnologico e la digitalizzazione, non era più al passo con i tempi. Di conseguenza, il diritto in materia di protezione dei dati è stato completamente rivisto. L'obiettivo era quello di adeguare la legge svizzera sulla protezione dei dati al livello dell'UE e alle convenzioni modernizzate del Consiglio d'Europa. La nuova LPD e il nuovo regolamento sulla protezione dei dati (OPDa) entreranno in vigore il 1° settembre 2023.

nLPD: panoramica delle principali disposizioni

La nuova legge introduce nuovi requisiti, rafforza i diritti delle persone interessate e limita alcune disposizioni esistenti, con l’obiettivo di migliorare la trasparenza nel trattamento dei dati.

Le modifiche più importanti sono:

1. Protezione esclusiva delle persone fisiche La nLPD protegge solo i dati delle persone fisiche, escludendo quindi le persone giuridiche.


2. Dati particolarmente sensibili Tra i dati particolarmente sensibili rientrano ora anche quelli genetici, biometrici (impronte digitali, scansione della retina) e relativi all’origine etnica. Ciò comporta conseguenze legali in termini di valutazione d’impatto, consenso e comunicazione a terzi.


3. Obbligo di informazione esteso Al momento della raccolta dei dati, le persone interessate devono essere informate riguardo allo scopo del trattamento, ai responsabili e ai loro contatti.


4. Protezione dei dati by design e by default La nuova legge impone un dovere di diligenza più rigoroso, distinguendo tra Privacy by Design (conformità sin dalla progettazione) e Privacy by Default (uso dei dati solo per lo scopo previsto).


5. Valutazione d’impatto Se il trattamento presenta un rischio elevato per i diritti fondamentali o la personalità, è obbligatoria una valutazione d’impatto che illustri le misure correttive previste.


6. Notifica delle violazioni In caso di violazione, il responsabile deve informare tempestivamente l’Incaricato federale della protezione dei dati (IFPDT) e, se necessario, le persone interessate.


7. Disposizioni penali Le sanzioni previste possono arrivare fino a 250.000 CHF. A differenza del GDPR, è la persona fisica responsabile a essere sanzionata, non l’azienda.


8. Profilazione Il termine “profilazione” è stato inserito nella legge e definisce il trattamento automatizzato dei dati personali.

Il manuale sulla nLPD

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